IMPRESE
Aziende aderenti
I buoni Cittadella in Welfare devono essere considerati come accessori alla retribuzione ordinaria del lavoratore e sono disciplinati dal 3°comma dell’art. 51 TUIR, a norma del quale non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore a euro 258,23 nel periodo d’imposta.
Come stabilito dal comma 3-bis dell’art. 51 TUIR, ai fini dell’applicazione del comma 2° e 3° del medesimo articolo, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Di conseguenza, i buoni Cittadella in Welfare sono configurati come compensi “in natura” e, pertanto, sono esenti da contribuzione fiscale e previdenziale, e sono totalmente deducibili come costo del lavoro.
Le aziende, tramite apposito mandato a Innova srl, prenotano i buoni del valore nominale di 25 euro cadauno e li mettono a disposizione dei lavoratori tramite APP dedicata. Ogni impresa è libera di scegliere a chi destinare i buoni e di fissarne individualmente il controvalore, in una logica premiale e meritocratica, come previsto dall'articolo 51 comma 3 del TUIR.
Le imprese sostengono solo costi del valore nominale dei "buoni spesa" e li possono richiedere scrivendo all'indirizzo mail: cittadellainwelfare@innova.srl
Normativa di riferimento:
- Art. 51 comma 3 del T.U.I.R.
(Testo Unico Imposte e Redditi, DPR n. 917/86): permette la deducibilità dell’incentivo dato ai dipendenti sotto forma di “Fringe Benefits”. L’esenzione fiscale è totale per ciascun dipendente fino a 258,23€ nel periodo di imposta e totale per l’azienda (ai sensi dell’art. 95 del DPR n. 917/86) in quanto spese connesse al lavoro dipendente. Nel caso di importi fino a 258,23€ (erogati “in natura” e non in “denaro contante”) è possibile esporre in busta paga l’importo utilizzando la voce dato figurativo come da ART.51 comma 3 del T.U.I.R.
Nel 2024 i fringe benefit sono detassati per le imprese e non concorrono a formare il reddito dei lavoratori entro il limite complessivo di € 1.000 oppure € 2.000 se per i dipendenti con figli fiscalmente a carico
- Art. 108 comma 2 del T.U.I.R. (DPR n.917/86 e D.M.19/11/2008): disciplina le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e/o servizi effettuati con finalità promozionali o di pubbliche relazioni. Il valore imponibile dei buoni Cittadella in Welfare, utilizzati come omaggi a clienti e fornitori per azioni promozionali inerenti all’attività di impresa, può essere dedotto completamente dai costi con detraibilità dell’IVA relativa alla commissione. Il valore massimo di ogni regalo è di 50€. Per altre info si veda il Decreto 19 novembre 2008, disposizioni attuative dell'articolo 108, comma 2, del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza. (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2009)