IMPRESE

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Aziende aderenti


I buoni Cittadella in Welfare devono essere considerati come accessori alla retribuzione ordinaria del lavoratore e sono disciplinati dal 3°comma dell’art. 51 TUIR, a norma del quale non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore a euro 258,23 nel periodo d’imposta.


Come stabilito dal comma 3-bis dell’art. 51 TUIR, ai fini dell’applicazione del comma 2° e 3° del medesimo articolo, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.


Di conseguenza, i buoni Cittadella in Welfare sono configurati come compensi “in natura” e, pertanto, sono esenti da contribuzione fiscale e previdenziale, e sono totalmente deducibili come costo del lavoro.


Le aziende, tramite apposito mandato a Innova srl, prenotano i buoni del valore nominale di 25 euro cadauno e li mettono a disposizione dei lavoratori tramite APP dedicata. Ogni impresa è libera di scegliere a chi destinare i buoni e di fissarne individualmente il controvalore, in una logica premiale e meritocratica, come previsto dall'articolo 51 comma 3 del TUIR. 


Le imprese sostengono solo costi del valore nominale dei "buoni spesa" e li possono richiedere scrivendo all'indirizzo mail: cittadellainwelfare@innova.srl


Normativa di riferimento:


  • Art. 51 comma 3 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte e Redditi, DPR n. 917/86): permette la deducibilità dell’incentivo dato ai dipendenti sotto forma di “Fringe Benefits”. L’esenzione fiscale è totale per ciascun dipendente fino a 258,23€ nel periodo di imposta e totale per l’azienda (ai sensi dell’art. 95 del DPR n. 917/86) in quanto spese connesse al lavoro dipendente. Nel caso di importi fino a 258,23€ (erogati “in natura” e non in “denaro contante”) è possibile esporre in busta paga l’importo utilizzando la voce dato figurativo come da ART.51 comma 3 del T.U.I.R.  Nel 2024 i fringe benefit sono detassati per le imprese e non concorrono a formare il reddito dei lavoratori entro il limite complessivo di € 1.000 oppure € 2.000 se per i dipendenti con figli fiscalmente a carico





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